domenica 16 maggio 2010

Pratiche 55%: sito web ENEA

E' disponibile on line all'indirizzo http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/ il sito ENEA per la consultazione e all'indirizzo http://finanziaria2010.enea.it/ il portale per l'invio della documentazione della detrazione 55% sia per lavori ultimati nel 2010.
Dal portale di consultazione è possibile effettuare il download della modulistica necessaria per le agevolazioni fiscali, della documentazione tecnica, ecc.
Anche per il 2011 sono previste le agevolazioni fiscali, ma il recupero del 55% avviene in 10 anni.

lunedì 6 aprile 2009

DGR 8745 n.8

Il 15 gennaio 2009 è stata pubblicata la DGR VIII/8745 che integra e modifica la precedente delibera (DGR VIII/5773).

E' STATO RIBADITO DA REGIONE LOMBARDIA QUALI SONO I CASI IN CUI E’ OBBLIGATORIA LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DELL’EDIFICIO.
Punto 9 della DGR VIII/8745

La certificazione energetica degli edifici è obbligatoria per tutte le categorie di edifici, classificati in base alla destinazione d’uso indicata all’articolo 3 del DPR 26 agosto 1993, n. 412, secondo la seguente scadenza temporale, nei seguenti casi:

- dal 1° settembre 2007:
edifici di nuova costruzione, interventi di demolizione e ricostruzione in ristrutturazione, ristrutturazioni edilizie superiori al 25 %, recupero dei sottotetti a fini abitativi e ampliamenti volumetrici superiori al 20%;
per tutti gli edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero che avvenga mediante la cessione di tutte le unità immobiliari che lo compongono effettuata con un unico contratto;
a decorrere dal 1° settembre 2007 ed entro il 1° luglio 2010, nel caso di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui superficie utile superi i 1000 m2;
per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio o degli impianti.

- dal 1° gennaio 2008:
contratti Servizio Energia e Servizio Energia “Plus”, nuovi o rinnovati, relativi ad edifici pubblici o privati;
provvedimenti giudiziali portanti trasferimenti immobiliari resi nell’ambito di procedure esecutive individuali e di vendite conseguenti a procedure concorsuali purché le stesse si siano aperte, rispettivamente, con pignoramenti trascritti ovvero con provvedimenti pronunciati a decorrere dal 1° gennaio 2008 e purché le stesse abbiano ad oggetto edifici per i quali ricorrono gli obblighi di allegazione di cui alle fattispecie considerate dal punto 9 della DGR VIII/8745.

- dalla data di entrata in vigore della DGR VIII/8745:
contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come committente un Soggetto pubblico.

- dal 1° luglio 2009:
trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari.

- dal 1° luglio 2010:
contratti di locazione, di locazione finanziaria e di affitto di azienda comprensivo di immobili, siano essi nuovi o rinnovati, riferiti a una o più unità immobiliari.

IN QUALI CASI NON E’ PREVISTA LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DELL’EDIFICIO:
Punto 3.2 della DGR VIII/8745
Sono escluse dall'applicazione del provvedimento regionale le seguenti categorie di edifici e di impianti:
gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c) del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio e gli immobili che secondo le norme dello strumento urbanistico devono essere sottoposti a solo restauro e risanamento conservativo nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe un’alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;
i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono mantenuti a temperatura controllata o climatizzati per esigenze del processo produttivo, sono altresì esclusi i fabbricati industriali artigianali e agricoli e relative pertinenze qualora gli ambienti siano mantenuti a temperatura controllata o climatizzati utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 m2;
gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.
Punto 9 della DGR VIII/8745
(9.5) L’applicazione degli obblighi di dotazione e allegazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso dell’attestato di certificazione energetica è esclusa per tutte le ipotesi di trasferimento a titolo oneroso di quote immobiliari indivise, nonché di autonomo trasferimento del diritto di nuda proprietà o di diritti reali parziali e nei casi di fusione, di scissione societaria e di atti divisionali.
(9.6) L’applicazione degli obblighi di dotazione e di allegazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso dell’attestato di certificazione energetica è esclusa quando l’edificio, o la singola unità immobiliare in caso di autonoma rilevanza di questa, sia privo dell’impianto termico o di uno dei suoi sottosistemi necessari alla climatizzazione invernale o al riscaldamento dell’edificio.
In quest'ultimo caso, il notaio può riservarsi di richiedere al proprietario alienante una dichiarazione da parte di un tecnico abilitato (certificatore energetico, termotecnico, ecc) sullo stato di fatto (mancanza impianto termico o di uno dei suoi sottosistemi), in quanto regione Lombardia deve comunque essere edotta del motivo per cui l'ACE non è allegato all'atto di compravendita.

lunedì 9 giugno 2008

Decreto Legislativo n. 115/2008 per L'EFFICIENZA ENERGETICA

Il decreto, approvato dal Consiglio dei Ministri in via definitiva, riguarda BONUS VOLUMETRICI PER LE COIBENTAZIONI e BONUS 55% Ha per titolo: "Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e iservizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio"

in base alla richiamata Direttiva europea 2006/32/CE, l'Italia dovrà ridurre i consumi energetici del 10% entro il 2016.

L'art. 11 "Semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative e regolamentari",
per gli edifici di nuova costruzione, al comma 1, prevede agevolazioni sui computi di volumi e superfici, per le tamponature eccedenti i 30 cm al fine di migliorare l' isolamento e l'inerzia termici degli edifici.
Sempre nel rispetto di tali limiti sono permesse altre deroghe in merito: alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, alle altezze massime degli edifici.
Tali deroghe sono similmente concesse anche agli edifici esistenti.

Il comma 3 stabilisce che le installazioni di impianti solari termici o fotovoltaici sui tetti degli edifici, con la stessa inclinazione ed orientamento della falda e che non alterino la sagoma dell'edificio sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e pertanto non sono soggetti a DIA. Il Decreto prevede l'invio di una semplice comunicazione preventiva al Comune, ad esclusione degli edifici ricadenti nei centri storici.

giovedì 17 aprile 2008

A cosa serve la certificazione?

La certificazione non è semplicemente un adempimento burocratico e uno strumento di controllo (da parte della pubblica amministrazione) della classe energetica del parco edifici.

I proprietari/acquirenti, infatti, con la certificazione dispongono di uno strumento di trasparenza sulla qualità energetica dell’alloggio acquistato.

Il costo della certificazione è quindi un investimento che oltre a fornire la classe energetica dell'edificio (cioè lo stato energetico attuale) guida gli occupanti dello stesso ad una gestione energeticamente più oculata, indicando eventuali interventi atti a migliorare l'efficienza energetica (comportamento nell'utilizzo degli impianti di climatizzazione, opportunità di un isolamento termico dell'involucro e della sostituzione impianti inclusi i sistemi di regolazione, ecc).

Infine la certificazione è uno strumento di mercato, in quanto un edificio di classe A o B vale di più sul mercato immobiliare rispetto ad edifici di dimensioni, ubicazione ed aspetto analoghi ma che risultano più energivori (classi C, D o successive). Ciò Vale sia per gli edifici nuovi che per quelli esistenti.

Ecco qualche confronto pubblicato dal Sole24h ediz. pomeridiana del 17/4/08, sull' impatto della classe energetica dell'immobile sul suo valore (per mq)
CLASSE A +450 € ** CLASSE B +350€ ** CLASSE C +250€ ** CLASSE D +150€ ** CLASSE E zero€ ** CLASSE F -200€ ** CLASSE G -250€

IL FOTOVOLTAICO
L'impianto fotovoltaico gode dell'incentivo "conto energia" (commisurato all'energia elettrica prodotta dall'impianto stesso e valevole per 20 anni, variabile da 36 a 49 cent€ per kWh) e pertanto tali impianti (e le relative installazioni) non godono anche della detrazione del 55%

LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA. Mentre per generici interventi di ristrutturazione edilizia la detrazione è (anche per il 2008) pari al 36%, per interventi di riqualificazione energetica esso risulta pari al 55%: per ottenere quest'ultimo beneficio è sufficiente inoltrare all'ENEA l'attestato di certificazione (o qualificazione) energetica unitamente alla scheda informativa degli interventi eseguiti, come indicato nel sito dell'ENEA http://www.acs.enea.it/
E' importante sottolineare che non può esserci doppia detrazione (55% e 36%) per i medesimi interventi, per cui le fatture vanno tenute distinte per ciascuna attività (ristrutturazione generica, riqualificazione energetica).

Ecco di seguito alcune regole di buon comportamento energetico e ambientale:
1. non regolare il riscaldamento oltre i 20° e mantenere un regime attenuato (p.es.18°) se l'ambiente è non abitato per molte ore
2. se si devono cambiare i serramenti, approfittarne per installare vetri almeno doppi e bassoemissivi, con telaio adeguato
3. revisionare la caldaia regolarmente e in caso di sostituzione approfittarne per installare una caldaia a condensazione o una pompa di calore ad alta efficienza
4. abbattere i consumi di energia elettrica attraverso un uso parsimonioso ed oculato degli apparecchi elettrici e sostituendo i vecchi elettrodomestici (frigo, lavatrici, ecc.) con modelli ad alta efficienza (classi A, A+ o superiori). Se possibile sostituire le vecchie lampade ad incandescenza con le nuove a basso consumo.

Trasparenza e convenienza
Lo strumento dell'attestato di certificazione energetica garantisce trasparenza per chi acquista l'immobile (l'acquirente è informato sulla classe energetica di appartenenza del suo futuro immobile e quindi può stimare se consumerà molta o poca energia per il riscaldamento dell'ambiente in cui andrà ad abitare) e permette a chi abbia riqualificato energeticamente il proprio immobile (isolamento termico delle pareti, sostituzione impianto termico, ecc) di usufruire delle agevolazioni fiscali.
Altri dettagli sono disponibili nel blog del collega ing. Sfragara http://ingfilipposfragara.blogspot.com/

TECNOLOGIE INFORMATICHE Se siete interessati al mondo dell'informatica, vi invito a visitare il link http://whitehatglobal.blogspot.com/

giovedì 3 aprile 2008

Finanziaria 2008

La legge 24 dicembre 2007 n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 285 della Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28/12/07 , limitatamente ai temi energetico e ambientale, proroga gli incentivi già previsti dalla Finanziaria 2007 sino a tutto il 2010 e ne introduce di nuovi!

mercoledì 26 marzo 2008

Eventi sul risparmio energetico

A Bergamo si svolge la Fiera dedicata al risparmio energetico e alla sicurezza in ambito edile: Edil 2008 (3-6 Aprile c/o Ente Fiera, Bergamo)
Per info visitate il sito ufficiale http://www.promoberg.it/

Se vi interessano blog sulla tecnologia visitate http://melina2811.blogspot.com/

Certificazioni energetiche degli edifici

Benvenuti!

Siete sul blog delle Certificazioni Energetiche degli Edifici e consulenze dell'ing. Marco F. Garozzo, certificatore accreditato da Regione Lombardia
ACE Attestato di certificazione energetica
• A cosa serve?
Indica all’utente il fabbisogno energetico annuale del sistema edificio-impianto (classe energetica) e fornisce indicazioni utili sugli eventuali interventi volti al miglioramento dell’efficienza energetica (risparmio nelle bollette). Costituisce, dunque, un importante strumento di trasparenza per il cliente
Chi lo può rilasciare?
La Regione Lombardia stabilisce che il certificato deve essere redatto e firmato da un professionista accreditato ai sensi del DGR VIII/5773 e successivi. L’elenco dei certificatori è consultabile sul sito http://www.cened.it/. Solo se chi lo rilascia è accreditato, il certificato sarà vidimato e timbrato dal Comune relativo, in caso contrario non avrà alcun valore
  • Obblighi e tempistiche di applicazione

Compravendita

• Trasferimento a titolo oneroso intero immobile con unico contratto da 1/9/2007 (per u.a. termoautonome certificare ciascuna u.a.) Es: villetta, intero edificio

• Trasferimento a titolo oneroso singola unità immobiliare da 1/7/2009

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Altri casi in cui l'ACE è necessario

• Stipula-rinnovo di contratti “servizio-energia” (DPR412/93) da 1/1/2008

• Accesso a incentivi o agevolazioni di qualunque natura (55% detrazione fiscale rimborsata in soli 3 anni) da 1/9/2007

Nuovi edifici, manutenzione straordinaria (involucro dell'edificio o impianto termico) o importante ristrutturazione edilizia da 1/9/2007

Locazione singole unità immobiliari da 1/7/2010

• Edifici di proprietà pubblica o ad uso pubblico con superficie superiore a 1000mq entro 1/7/2009